Ccnl negli appalti: l'Anac detta le regole

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) con la delibera n. 309 del 27 giugno 2023 ha fatto chiarezza sulla scelta del Ccnl da applicare negli appalti pubblici, introducendo importanti novità.Ccnl di riferimento: focus sulle prestazioni d'appaltoNelle gare d'appalto di lavori e servizi (esclusi quelli intellettuali e di forniture senza posa in opera) le stazioni appaltanti dovranno individuare il Ccnl "di riferimento" più attinente alle prestazioni da eseguire, non più in base all'attività prevalente dell'impresa, ma alle specifiche mansioni richieste dall'appalto.Come individuare il Ccnl di riferimentoLa stazione appaltante dovrà:

  1. Identificare il settore di riferimento dell'appalto attraverso il codice Ateco.
  2. Verificare sull'archivio contratti del Cnel i Ccnl applicabili, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
  3. Consultare le classificazioni omogenee tra codice Cnel e codice Inps (sistema MoCOA).

Indici di rappresentatività sindacale L'Anac, richiamando l'interpello n. 27 del 15 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro, individua alcuni indicatori per valutare la comparativa rappresentatività delle organizzazioni sindacali:

  • Numero di lavoratori occupati
  • Numero di imprese associate
  • Diffusione territoriale
  • Numero di Ccnl sottoscritti
  • Esistenza di tabelle del costo del lavoro del Ministero del Lavoro
  • Composizione del Consiglio del Cnel
  • Numero di lavoratori ai quali si applica ogni singolo Ccnl (archivio contratti Cnel)

Nei settori con imprese di diversa natura (artigiani, cooperative, PMI, grandi imprese) con contrattazione separata, è ammessa l'equivalenza se il Ccnl utilizzato è sottoscritto dagli stessi sindacati, ma da organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o natura giuridica delle imprese.Ccnl diverso da quello del bando: quando è ammessoL'impresa può applicare un Ccnl diverso da quello indicato nel bando d'appalto solo se garantisce ai lavoratori le stesse tutele economiche e normative. In tal caso, deve presentare una dichiarazione di equivalenza che la stazione appaltante verificherà.

Come redigere la dichiarazione di equivalenzaLa dichiarazione di equivalenza deve dimostrare che il Ccnl adottato dall'impresa, pur differendo da quello del bando, offre ai lavoratori tutele equiparabili. L'Anac suggerisce di utilizzare le istruzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolare n. 2 del 28 luglio 2020) per la valutazione, che deve riguardare sia gli aspetti economici che normativi.Aspetti economici da valutare:

  • Retribuzione tabellare annuale
  • Indennità di contingenza
  • Elemento distinto della retribuzione (Edr)
  • Eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima)
  • Ulteriori indennità previste

Aspetti normativi da valutare:

  • Lavoro supplementare e clausole elastiche nel part-time
  • Lavoro straordinario
  • Ex festività soppresse
  • Durata del periodo di prova
  • Durata del preavviso
  • Durata del comporto in caso di malattia e infortunio
  • Malattia e infortunio (integrazione indennità)
  • Maternità (integrazione indennità per tutte le astensioni)
  • Permessi retribuiti
  • Bilateralità
  • Previdenza integrativa
  • Sanità integrativa

La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. L'Anac indica come tollerabile uno scostamento massimo su due parametri.